E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2018 il testo definitivo del decreto fatturazione elettronica che prevede alcune semplificazioni alla normativa in vigore dal 1 Gennaio 2019. In realtà, dato che questo è un Decreto legge, per avere indicazioni definitive riguardo al 2019 bisognerà attendere la sua conversione in legge che dovrà essere effettuata entro 60 dalla data del Decreto.
Di seguito le novità del Decreto Legge 119-2018 relative alla fatturazione elettronica.
Per sei mesi le sanzioni sono ridotte
Viene confermata l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1 Gennaio 2019, ma si riducono per i primi sei mesi le sanzioni previste per chi non sarà riuscito ad adeguarsi alla normativa.
ART.10: Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».
6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Le fatture vanno emesse entro 10 giorni dall’operazione
Il decreto fatturazione elettronica consente di emettere fatture entro 10 giorni dalla data dell’operazione alla quale si riferiscono.
ART.11: Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture
1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e’ inserita la seguente: “g-bis) data in cui e’ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: “La fattura e’ emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
Le fatture vanno registrate entro il giorno 15 del mese successivo
Le fatture emesse devono essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione.
ART.12: Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse
1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
“Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.»
Il decreto fatturazione elettronica consente di evitare il protocollo
E’ stato abrogato l’obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.
ART.13: Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti
1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;
b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.
Nuove date per la detrazione IVA
Grazie al decreto fatturazione elettronica la detrazione IVA può essere esercitata entro il giorno 16 di ciascun mese per i documenti d’acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quelli dell’operazione, escluso i documenti dell’anno precedente.
ART.14: Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA
1. Nell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».