Detrazione IVA fatture 2017 registrate nel 2018: indispensabile la prova di ricezione.

In mancanza di prova dell’avvenuta ricezione nel 2018 di una fattura datata 2017, si presume che la stessa sia stata ricevuta nel 2017 e pertanto per la detrazione IVA fatture 2017 si applica la seguente casistica prevista delle modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.

  • I. una fattura datata 2017 ricevuta nel 2017 e registrata nei primi quattro mesi del 2018 in apposita sezione del registro IVA degli acquisti che fa confluire il credito nella dichiarazione IVA per l’anno 2017 consente il diritto alla detrazione;
  • II. una fattura datata 2017 ricevuta nel 2017 e registrata nei primi quattro mesi del 2018 senza annotarla in apposita sezione del registro IVA degli acquisti che fa confluire il credito nella dichiarazione IVA per l’anno 2017 o registrata dopo il 1 maggio 2018 non consente il diritto alla detrazione.

Pertanto, se non ci si avvale della particolare procedura di annotazione (nel 2018) in apposita sezione del registro IVA degli acquisti che fa confluire il credito nella dichiarazione IVA per l’anno 2017, per non perdere il diritto alla detrazione dell’iva relativa ad una fattura 2017 ricevuta nel 2018 occorre documentare che la ricezione del documento è avvenuta nel 2018.
Ma basta tale prova per non perdere il diritto alla detrazione, e tale principio rappresenta senza dubbio un’importante apertura interpretativa della Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, la circolare precisa che possono rilevare al fine della prova della ricezione della fattura:
la data del messaggio di posta elettronica certificata;
altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l’inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di ricezione, tale da consentire all’Amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

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Rimane invece da chiarire se tale principio (registrazione della fattura d’acquisto a partire dal mese di ricezione) valga solo per la registrazione e l’annotazione nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali del 2018 delle “le fatture dell’anno precedente” o anche delle fatture 2018: infatti un’interpretazione letterale della circolare 1/2018 avrebbe come conseguenza che – ad esempio – una fattura datata marzo 2018 ricevuta nei primi giorni del mese di aprile 2018 non possa essere portata in detrazione che dal mese di aprile 2018 (mese di ricezione) e non – come sempre fatto – nel mese di marzo 2018 (mese di esigibilità dell’imposta).

Il principio contenuto dell’art. 1 del DPR 100/1998 che disciplina i versamenti periodici (tuttora in vigore) prevede che il contribuente debba essere in possesso del documento di acquisto da far confluire nella liquidazione periodica entro il termine di liquidazione (16 del mese successivo per i contribuenti mensili – 16 del secondo mese successivo per i trimestrali); in detta disposizione non vi è alcuna previsione in merito all’obbligo del possesso del documento entro la fine del mese/trimestre di liquidazione per poter esercitare il diritto alla detrazione.