Il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 21 marzo 2018 con protocollo n. 62214 la modifica delle informazioni da trasmettere con il modello comunicazione dati IVA 2018.

La nuova comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010/78 si è resa necessaria per integrare le informazioni contenute nella comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Il nuovo modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” con le relative istruzioni è composto da il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali e dal quadro VP. Le informazioni da trasmettere con il nuovo modello sono definite nell’allegato A del provvedimento.

Il modello comunicazione dati IVA 2018 con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati è utilizzato, in luogo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.

Comunicazioni IVA online

Le prossime scadenze per le comunicazioni IVA 2018

31 maggio 2018 – liquidazione 1° trimestre e spesometro 1° trimestre 2018
30 settembre 2018 – liquidazione 2° trimestre e spesometro 2° trimestre o 1° semestre 2018
30 novembre 2018 – liquidazione 3° trimestre e spesometro 3° trimestre 2018
28 febbraio 2019 – liquidazione 4° trimestre e spesometro 4° trimestre o 2° semestre 2018.

E’ stata introdotta la possibilità opzionale per il contribuente di inviare lo spesometro 2018 con cadenza semestrale invece che trimestrale secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni per mancato invio delle liquidazioni periodiche IVA

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita. E’ ridotta alla metà anche se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati.